Chiunque compri un prodotto alimentare deve poter ricevere una serie d’informazioni utili per identificare la tipologia del cibo, la quantità e la qualità del prodotto che sta acquistando. Impariamo a leggere l’etichetta presente su tutti gli alimenti e scopriamo come difenderci dalle sostanze chimiche e dai cibi contaminati

La legge italiana obbliga a fornire queste informazioni utilizzando metodologie differenti secondo come prodotto è messo in vendita. L’etichettatura dei prodotti alimentari destinati alla vendita è disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181, attuazione della direttiva comunitaria 2000/3/CE.

La modalità di vendita prevede tre differenti modi:

Alimenti preconfezionati o preimballati: i cibi sono confezionati direttamente dalle ditte produttrici.

Alimenti preincartati: gli alimenti sono confezionati dal venditore nei locali di vendita.

Alimenti sciolti: l’esempio più tipico rappresentato dal pane.

L’etichettatura dei prodotti alimentari obbligatoria e gli obblighi di legge.

L’etichettatura deve contenere le seguenti informazioni, può essere direttamente allegata al prodotto in caso degli alimenti preconfezionati, indicata su appositi cartelli in quelli preincartati e sfusi, oppure essere esposta in un ricettario consultabile dei clienti (soprattutto utilizzata per le gastronomie, panifici e pasticcerie.)

1             Denominazione di vendita (il nome del prodotto)
2             Nome, e ragione sociale del produttore o di chi confeziona o vende il prodotto.
3             L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente. È obbligatorio indicare anche la presenza di additivi (Conservanti Stabilizzanti, addensanti, gelificanti, emulsionanti Esaltatori di sapidità, Agenti di Rivestimento, Sali di fusione.)
4             Quantità del prodotto, compreso il peso snocciolato in caso di presenza di liquido di governo.
5             La data di scadenza o il termine minimo di conservazione
6             Eventuale norma di conservazione nel caso in cui sia necessario adottare accorgimenti particolari.
7             Il lotto di fabbricazione
8             Il titolo alcoolometrico in caso che la percentuale di alcool sia superiore all’1,2%.
 
ATTENZIONE: non è fatto obbligo indicare il tipo di aromi addizionato all’alimento. Di conseguenza, non abbiamo modo di conoscere se l’aroma è di tipo chimico, seminature o naturale. È facile intuire che se l’unica dicitura sono aromi, sicuramente sono di tipo chimico e quindi artificiale giacché i costi di produzione sono sicuramente inferiori. E’ tutto interesse del produttore che usa aromi naturali, indicarli chiaramente.
Anche sugli aromi naturali chimici sarà dedicato uno specifico articolo.
Non è obbligatorio specificare la composizione degli ingredienti complessi, se sono inferiori al 2%.
L’indicazione “ può contenere tracce di “ è aggiunta  allo scopo di cautelarsi dalla possibile presenza di allergeni contenuti nel cibo soprattutto una questione di contaminazione durante il processo di lavorazione. Per fare un esempio, è possibile che un pane di segale prodotto da un panificio che tratta anche la soia, risulti contaminato dalla soia stessa.
 
Le scritte sulle etichette devono essere ben visibili e in italiano e il consumatore deve poter leggere contemporaneamente tutte le indicazioni, senza la necessità di dover girare o spostare lo sguardo in  un altro punto del prodotto.
 
Interpretazione dell’elenco degli ingredienti.
 
Senza dubbio, la parte più importante per la salute ed il nostro benessere, è l’elenco degli ingredienti che deve essere obbligatoriamente esposto.
È fondamentale sapere che gli alimenti sono sempre indicati in ordine decrescente ossia i primi della lista sono quelli che rappresentano un maggior contenuto in peso nell’alimento.
Devono essere indicata la presenza di additivi e aromi, artificiali o naturali che siano. Per quanto concerne di additivi di cui dedicheremo ampio spazio nell’articolo specifico, possono essere indicati con il nome specifico, esempio acido sodico oppure con la sigla E seguita dal numero che caratterizza il conservante stesso, in questo caso E 200.
Se gli ingredienti contenuti sono di scarsa qualità, indicazioni soprattutto per quanto riguarda la presenza di grassi, saranno il più possibile limitate: esempio “ grassi vegetali “. Ma il fatto che il grasso sia vegetale, non significa per nulla che sia un grosso sano, si citi l’esempio dell’olio di palma e di cocco, assai ricco di acidi grassi saturi e quindi non certamente salutari. In mancanza d’indicazione è certo che siano utilizzati prodotti di scarsa qualità. Chi usa olio d’oliva o di girasole nei propri prodotti, avrà tutto l’interesse a segnalarlo in  etichetta. Diffidate quindi della dicitura grassi vegetali, troppo imprecisa ed evasiva.
Quelli sopra indicati, sono le informazioni minime obbligatorie per legge e certamente non aiutano a stabilire l’eventuale apporto energetico, né la composizione in termini di nutrienti, utile per comprendere se l’alimento in questione si posso integrare con una dieta bilanciata.
 
Etichetta Nutrizionale e informazioni complementari.
 
Su alcuni prodotti pur non essendo obbligatoria, esiste anche un’ etichetta nutrizionale.
L’etichetta nutrizionale da indicazioni riguardo al contenuto calorico esprimendo la percentuale presente di zuccheri, proteine e grassi. L’eventuale indicazione di Vitamine e Sali minerali deve avvenire solo se presenti in valori efficaci all’interno dell’alimento.
L’etichetta nutrizionale diventa obbligatoria se il prodotto vanta proprietà di carattere dietetico o nutrizionale. Se per esempio è venduto un prodotto con dicitura “ arricchito di vitamine” o “povero di grassi “ “ senza zucchero “, è fatto obbligo di riportare in’etichetta le informazioni nutrizionali che giustificano le affermazioni pubblicitarie.

La presenza di eventuali indicazioni complementari, è facoltativa e generalmente è presente in quelli alimenti in cui si voglia far risaltare il processo produttivo. Es: “lavorato a mano”, “trafilatura al bronzo “.
 
Novità riguardanti l’etichetta nutrizionale che entrerà in vigore dal 1º agosto 2009 frutto delle indicazioni del regolamento n° 1924 – 2006.

Non sarà sufficiente inserire delle indicazioni povero di grassi, senza sale, ricco di vitamine, fonte di fibre alimentari o quant’ altro, semplicemente indicando la presenza o meno di una determinata quantità di questi nutrienti. Infatti, il regolamento stabilisce che per affermare che un prodotto è “povero di grassi” sarà obbligatorio che il contenuto dell’alimento stesso, rispetti dei parametri stabiliti su dati scientifici di riferimento . inoltre queste indicazioni dovranno essere date in maniera tale da essere ben chiare e facilmente comprensibili.
Se l’alimento non rispetta questi parametri, l’etichetta sarà menzognera e la pubblicità ingannevole e falsa.
Di seguito forniamo un elenco delle informazioni nutrizionali autorizzate di maggiore importanza e diffusione.
Alimenti a basso contenuto di grassi: per il latte sono ammessi 1,8 g per 100 ml di prodotto, dagli alimenti di origine solida Massimo 3 g su 100. Per gli alimenti liquidi i grammi scendono a 1,5.
Alimenti senza grassi: il limite massimo di 0.5g  su 100 g di prodotto
Alimenti senza grassi saturi: non più di 1 g su 100 g
 Alimenti senza zuccheri: non più di 0.5 g di zucchero per 100g
Alimenti senza zuccheri aggiunti: nessuno zucchero deve essere addizionato. Se l’alimento contiene zuccheri originari dell’alimento stesso deve riportare la dicitura “ contiene in natura zuccheri “
Alimento a  basso contenuto di sale e o sodio:il sodio or sale non deve essere superiore a 0,12 g per 100 g di prodotto
Alimento ad alto contenuto di fibre: le fibre alimentari devono essere almeno pari a 6 g su 100g
 
Tutte le indicazioni che riportino la dicitura a tasso accresciuto di o a tasso ridotto di, deve avere un rapporto di incremento o diminuzione della sostanza nutritiva indicata pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto appartenente alla stessa categoria merceologica.
 
È possibile visionare l’elenco completo direttamente nel testo di legge o in maniera semplificata e di più facile accesso sul sito trashfood.com
 
È obbligatorio indicare in etichetta i prodotti che hanno un contenuto di organismi geneticamente modificati (OGM) superiore allo 0,9%.  Accanto al prodotto deve essere ben visibile la dicitura OGM

Indicazione di presenza di allergeni.
 
È fatto obbligo nel decreto legislativo dell’8 febbraio 2006 114 in attuazione delle direttive direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE indicare in etichetta la possibile presenza di allergeni.

Gli  allergeni più comuni sono :

latte vaccino
lievito
uova
grano
cereali contenente glutine: grano segale ,orzo e avena
frutta secca ( noci, nocciole)
legumi
molluschi e crostacei

 La legge stabilisce anche dei divieti riguardo all’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un prodotto alimentare:

1      È vietato attribuire al prodotto caratteristiche e proprietà atte a curare malattie o prevenirle, tantomeno accennare a proprietà di carattere farmacologico.

2      Vietato indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche qualitative ed organolettiche, composizione luogo d’origine del prodotto.

3      È vietato aggiungere frasi, aggettivi che abbiano la funzione di esaltare il prodotto al fine di ricreare una pubblicità ingannevole.

4      È vietato evidenziare caratteristiche particolari, uniche del prodotto, poiché tutti i prodotti della stessa fascia della stessa categoria merceologica possiedono.
 
Messaggi occulti e prodotti ingannevoli.
 
Sono certo che, se fate mente locale, potete trovare svariati casi di pubblicità ed etichette varie, che violano queste normative, magari non da un punto di vista legale, ma sicuramente morale. Il meccanismo è assai semplice.
Vi faccio un esempio, volete comprare dei biscotti, osservate le confezioni tanto colorate presenti negli scaffali dei supermercati.  La vostra attenzione cade su un pacco dal piacevole colore, vedete al centro del pacco la fotografia di un biscotto accovacciato in una cesta di vimini tenuta amorevolmente tra le braccia di una simpatica nonnina. In secondo piano vedete un bel prato verde, con le montagne innevate, piante incontaminate; quasi fosse un paradiso terrestre. Probabilmente, vi sentite rincuorati, le immagini di pace e serenità trasmesse dalla confezione vi danno l’illusione che il biscotto sia altrettanto naturale e sano. Al 90% non girerete neanche la scatola per leggere gli ingredienti. La legge permette di farlo, ma certo è che quel prodotto non ha assolutamente nulla di naturale e se vedeste dove realmente è prodotto, probabilmente scegliereste qualche altro prodotto.
Si vi mostrassero le immagini della ditta dove quell’alimento è fabbricato, mostrandovi i macchinari di plastica alluminio, con vicino i bidoni delle più disparate sostanze chimiche, probabilmente non solo non acquisterete, ma restereste anche sbigottiti e stupefatti. Eppure è questa la realtà della stragrande maggioranza dei prodotti in commercio.

Alessandro Di Coste

Autore

Lo staff di naturopataonline.org